Le ragioni per iscriversi al corso di Farmacista Counselor sono le seguenti:
– Per acquisire le giuste competenze per la gestione della farmacia dei servizi;
– Per acquisire un titolo riconosciuto e validato da un ente terzo;
– Perché la formazione può essere conseguita a distanza e secondo le proprie esigenze.
Il corso Il Farmacista Counselor si sviluppa su sei aree di apprendimento – https://www.ilfarmacistacounselor.it/corsi-online/ – ognuna interdipendente, nel senso che ognuno può decidere di iscriversi solo a determinate aree di apprendimento che ritiene opportuno. Lo studio e il relativo superamento della prova di verifica delle sei aree, consente di acquisire il titolo di Farmacista Counselor.
La durata del corso dipende dall’impegno e dalla velocità di ognuno. Non c’è un limite temporale, orientativamente Il corso completo ha la durata di due mesi, ogni area prevede da 50 a 70 ore di studio.
Le materie di insegnamento sono state scelte con lo scopo di implementare la formazione universitaria del farmacista con insegnamenti orientati al counseling e alla comunicazione e materie che integrano la formazione del farmacista per gestire una farmacia clinica di comunità.
Gli insegnamenti previsti per le sei aree corso Il Farmacista Counselor, sono:
– Il Counseling in Farmacia
– La Comunicazione Efficace ed Empatica in Farmacia
– Cure Naturali e Uso degli Integratori Alimentari
– Nutrizione e Reazioni Avverse agli Alimenti
– I servizi cognitivi della farmacia clinica di comunità
– La Gestione della Farmacia dei Servizi
L’iscrizione al corso completo Il Farmacista Counselor si effettua direttamente dal sito dalla pagina del corso completo,oppure ai dai link dei corsi prescelti.
Il corso, erogato in modalità FAD, è formato da lezioni che si possono seguire collegandosi comodamente in qualsiasi orario per collegarsi e seguire video slide, scaricare a lezioni e approfondimenti.
Alla fine del corso è previsto una verifica finale delle competenze e il rilascio di un titolo di qualificazione di Farmacista Counselor ai sensi della Legge 13/2013.
L’introduzione del counseling in farmacia si prefigge la finalità di fornire al farmacista gli strumenti per meglio comprendere le esigenze del paziente per guidarlo e indirizzarlo verso la fruizione dei servizi del SSN, così come previsto dalle linee guida indicate dal Ministero della Salute di cui al D.lgs 153 e successivi decreti attuativi.
Il titolo di Farmacista Counselor consente di applicare alcune attività del Counseling in farmacia, presso il domicilio del paziente e nei centri di salute, secondo le finalità previste dalla L. 69/2009 istitutiva della #Farmaciadeiservizi. Questo titolo non abilita all’apertura di uno studio di counselor e all’esercizio del counseling in generale.
Il farmacista è una professione con un ordine professionale e un codice deontologico. Egli può esercitare formalmente la farmacia dei servizi, ma da un punto di vista delle linee guida del Ministero della Salute non ha le competenze acquisite durante il percorso universitario. Pertanto vanno implementate le conoscenze per rispondere a queste nuove richieste e il modus operandi per non incorrere in conflitti di competenze con altre professioni sanitarie.
IL counseling e l’attività di counselor sono regolamentate dalla Legge 4/13 sulle nuove professioni non organizzate in ordini e collegi professionali. Pertanto, è opportuno che, il farmacista che consegue la qualificazione di farmacista counselor, per esercitare, sia iscritto ad una associazione di counselor per la verifica delle competenze.
La formazione in quanto tale del farmacista counselor può essere erogata da qualsiasi ente formativo e universitario, ma non possono rilasciare il titolo di farmacista counselor ai sensi della Legge 4/13.
L’iscrizione ad una associazione professionale abilita all’esercizio del counseling in farmacia e il farmacista counselor può esercitare il diritto di remunerazione della consulenza.
Il farmacista counselour esercita la sua attività esclusivamente nell’ambito della farmacia e dell’assistenza domiciliare integrata (ADI), per le sue competenze. Il counselor in generale esercita la sua attività in ambiti diversi, sociali e familiari, interpretando i bisogni e le richieste di aiuto e orientando la persona nelle giuste scelte di vita.
Per poter avviare ed attuare la farmacia dei servizi è necessario che il farmacista collabori con altre professionalità (infermiere, medico, pediatra) e intervenga negli aspetti clinici: aderenza alla terapia, rischio clinico farmacologico, fascicolo sanitario elettronico, ecc. Pertanto, entra di diritto nella gestione di alcuni aspetti che riguardano la clinica del paziente.
Il corso Il Farmacista Counselor è un corso di qualificazione professionale e non rilascia crediti ECM.
Il Manuale elaborato dal Gruppo di lavoro “Implementazione della qualità e sicurezza dei servizi assistenziali erogati dalle farmacie di comunità, di cui al D.D. 4/09/2012”, emanato dal Ministero della Salute, al punto 3.4, pag. 22, contempla il counseling in farmacia e il farmacista counselor.
Il corso del Farmacista Counselor è consigliato a tutti i farmacisti: titolari, collaboratori e farmacisti pubblici. In particolare si consiglia ai neolaureati che possono offrire una competenza in più nella ricerca occupazionale.
Gli adempimenti necessari per l’esercizio del counseling in farmacia è necessario che il farmacista segua un percorso formativo di minimo 400 ore secondo un programma riconosciuto, che superi le verifiche delle competenze e che sia iscritto ad una associazione professionale di farmacista counselor.
La responsabilità civile del farmacista è riferita in particolare agli atti inerenti la dispensazione e distribuzione del farmaco, in particolare alla conservazione e alla spedizione della ricetta. Il farmacista Counselor, poiché interviene nella parte clinica dell’assunzione del farmaco si estende la sua RC al rischio clinico, alla corretta assunzione del farmaco e ad eventuali conseguenze avverse prodotte da farmaci SOP, integratori alimentari e presidi medici consigliati durante l’esercizio del counseling.
È importante stabilire il concetto che la farmacie dei servizi non equivale ai servizi in farmacia, offerti dalla farmacia! La Legge 69/2009 introduce la farmacia dei servizi e i successivi decreti attuativi. In particolare Il Decreto del 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011, regolamenta le attività degli operatori sanitari erogabili presso le farmacie e devono essere effettuate esclusivamente da infermieri e da fisioterapisti, in possesso di titolo abilitante ed iscritti al relativo Collegio professionale. Quindi tutte le altre attività di professionisti sanitari, non mediche, possono essere esercitate in farmacia, ma non rientrano nelle attività previste dalla farmacia dei servizi.
Il costo di iscrizione al corso ha prezzi differenziati in base ai corsi ai quali ci si desidera iscrivere. Sono previsti forme convenzionali con gli ordini provinciali o associazioni di categoria che ne fanno richiesta, sotto forma di sconto, in proporzione al numero di iscrizioni, in alternativa concedere l’accesso gratuito ad un determinato numero di iscritti che l’Ente potrà destinare ai propri iscritti (Neolaureati, farmacisti rurali sussidiati, farmacisti a basso redito). Si prega di compilare il modulo contatti per richiedere informazioni in merito all’iscrizione e al pagamento.
L’iscrizione al corso da diritto al conseguimento del diploma di qualificazione di Farmacista Counselor a superamento delle verifiche delle competenze, a scaricare tutto il materiale contento nel sito lezioni video, articoli pubblicati nel blog e FAQ. Inoltre, con il conseguimento dell’attestato, si acquisisce il diritto all’iscrizione nel registro dei Farmacisti Counselor o Consulenti farmaceutici.
Il Farmacista Counselor esplica la sue competenze all’interno della farmacia, come previsto dalla L. 69/2009 e succ. decreti attuativi di cui al Decreto Legislativo 3 ottobre 2009, n. 153. Le stesse attività previste nei citati decreti (aderenza alla terapia, rischio clinico, monitoraggio reaziona avverse, integrazione terapeutica, ecc…) possono essere esplicate a domicilio del paziente e anche in strutture pubbliche (case di riposo per anziani, case famiglia, scuole, cliniche private e all’interno di gruppi ADI (Assistenza domiciliare integrata), ecc…, ricadenti nell’ambito del bacino di utenza della farmacia.
Non si esclude la possibilità che un farmacista counselor, iscritto nel registro nazionale dei Farmacisti Counselor e ad un ordine provinciale dei farmacisti, possa essere chiamato ad esplicare consulenze professionali di Farmacista Counselor in altre farmacie nelle specie di consulenze professionali.
Questo tipo di consulenza, concede e amplia l’offerta professionale del farmacista, non solo limitata alla mera dispensazione del farmaco, ma anche legata ad un atto professionale intellettuale ed eventualmente remunerabile.
Con il decreto del ministero della Salute, in attuazione della legge 205/2017, parte la sperimentazione della farmacia dei servizi nelle prime nove regioni italiane:
a) Piemonte, Lazio e Puglia per gli anni 2018, 2019 e 2020;
b) Lombardia, Emilia Romagna e Sicilia per gli anni 2019 e 2020;
c) Veneto, Umbria e Campania per l’anno 2020.
Per la sperimentazione della farmacia dei servizi, il comma 406 della Legge n. 205/2017 ha autorizzato la spesa di 36 milioni di euro in totale di cui 6 milioni per l’anno 2018, 12 milioni per l’anno 2019 e 18 milioni per il 2020, (a valere sulle risorse di cui all’art. 1, commi 34 e 34-bis della legge 662/1996).
La Conferenza Stato-Regioni ha individuato le nove Regioni in cui avviare la sperimentazione per gli anni 2018-2020 per la remunerazione dei nuovi servizi erogati dalle farmacie sono previsti i finanziamenti al comma 404 della Legge n. 205/2017 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”.
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