La  GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA del 24-10-2023,  n. 249 è stato pubblicato il DECRETO del 7 settembre 2023 inerente le indicazioni per la realizzazione del  Fascicolo sanitario elettronico 2.0.

Il FSE costituirà uno strumento di accelerazione per l’attuazione della sanità territoriale e dell’applicazione della telemedicina.

Ogni cittadino avrà un dossier dedicato con la sua storia clinica e fruibile dai medici di medicina di base, dai pediatri, specialisti, farmacisti e operatori sanitari, accessibile da parte di ognuno a seconda delle proprie competenze.

In particolare sarà uno strumento utile:

  • Per i farmacisti, tra cui la distribuzione di farmaci e la verifica della terapia erogata, la registrazione e segnalazione di allergie e reazioni avverse ai farmaci;
  • Per gli infermieri e di altri professionisti sanitari per la ricerca e consultazione dei dati clinici degli assistiti di cui seguono la cura;
  • Per le Direzioni Sanitarie Regionali, nell’ambito delle attività di prevenzione e programmazione sanitaria;
  • Per gli enti di ricerca per supportare le attività di ricerca in campo medico e biomedico.

Inoltre la Conferenza Stato-Regioni ha dato parere favorevole ad accedere ai  flussi informativi al “Sistema informativo per il monitoraggio dell’assistenza riabilitativa” (SIAR), “Sistema informativo per il monitoraggio delle attività erogate dai consultori familiari” (SICOF) e al “Sistema informativo per il monitoraggio dell’Assistenza Domiciliare” (SIAD), strutture collegate alla salute del cittadino e utili per l’alimentazione del FSE.

Infine, sono state previste per le Regioni dal decreto di programmazione 750 milioni di euro per la realizzazione dei servizi di telemedicina collegati al FSE 2.0. Il soggetto attuatore per l’investimento è stato assegnato  all’AGENAS per il quale è previsto il raggiungimento del target europeo entro dicembre 2023.


Il FSE  2.0 conterrà:

a) dati identificativi e amministrativi dell’assistito (esenzioni per reddito e patologia, contatti, delegati);b) referti c) verbali pronto soccorso; d) lettere di dimissione; e) profilo sanitario sintetico; f) prescrizioni specialistiche e farmaceutiche; g) cartelle cliniche; h) erogazione farmaci a carico SSN e non a carico SSN; 8 i) vaccinazioni; j) erogazione di prestazioni di assistenza specialistica; k) taccuino personale dell’assistito, di cui all’articolo 5; l) dati delle tessere per i portatori di impianto; m) lettera di invito per screening.

Tra i vari strumenti innovativi e  indentificativi dello stato di salute del cittadino sono previsti Il Profilo  sanitario sintetico e il taccuino personale dell’assistito:

  1. Il Profilo sanitario sintetico è report socio-sanitario informatico redatto e aggiornato dal  MG/PLS che riassume la storia clinica dell’assistito e il suo stato di salute corrente conosciuto;
  2. Il taccuino personale dell’assistito costituisce una sezione riservata del FSE all’interno del quale l’assistito, o un suo referente, può inserire, modificare ed eliminare dati e documenti personali relativi ai propri percorsi di cura, oltre a informazioni integrative che saranno inserite direttamente dal cittadino.

Operatori abilitati all’alimentazione del FSE

Concorrono alla corretta alimentazione e all’aggiornamento del FSE con i dati e documenti riferiti all’assistito, nei limiti di responsabilità e dei compiti loro assegnati:

a) le aziende sanitarie locali, le strutture sanitarie pubbliche del SSN e dei servizi socio-sanitari regionali e i SASN, attraverso le diverse articolazioni organizzative;

b) le strutture sanitarie accreditate con il SSN e i servizi socio-sanitari regionali;

c) le strutture sanitarie autorizzate; d) gli esercenti le professioni sanitarie, anche convenzionati con il SSN, quando operano in autonomia.

Soggetti abilitati ad accedere al FSE 2.0

Può accedere in consultazione al FSE per la finalità di cura, fermo restando il rispetto dei diritti dell’assistito, il personale sanitario secondo i ruoli e i profili di autorizzazione e, in particolare: a) il MMG/PLS, per la durata dell’assistenza, o il medico sostituto, per la durata della sostituzione; b) il medico, diverso dalla precedente lettera a), avente in cura l’assistito per visite o esami o per il ricovero, limitatamente al tempo in cui si articola il processo di cura, previa dichiarazione che tale processo di cura è in atto al momento della consultazione del FSE e assunzione della relativa responsabilità da parte del medesimo personale sanitario; c) l’infermiere/ostetrica, limitatamente al tempo in cui si articola il processo di cura, previa dichiarazione che tale processo di cura è in atto al momento della consultazione del FSE e assunzione della relativa responsabilità da parte del medesimo personale sanitario; 16 d) il farmacista; e) il personale amministrativo, limitatamente alle sole informazioni amministrative strettamente necessarie per assolvere le funzioni cui è preposto.

I dati e i documenti presenti nel FSE 2.0 saranno consultabili dagli assistiti e dagli operatori che li hanno prodotti.