di Patrizia Frigo

I Livelli essenziali di assistenza (Lea) sono costituiti dall’insieme delle attività,
dei servizi e delle prestazioni che il Servizio sanitario nazionale (SSN) eroga a
tutti i cittadini gratuitamente o con il pagamento di un ticket, indipendentemente
dal reddito e dal luogo di residenza.

Grazie a questo sistema, non c’è distinzione tra ricco e povero, nessuno può
essere escluso dal diretto all’assistenza.
Il nuovo dpcm del 12 Gennaio 2017 rivede integralmente i Lea istituiti nel
decreto del 2001.
Tra i numerosi aggiornamenti degni di nota abbiamo:
1) la revisione delle malattie rare con l’inserimento di oltre 110 nuove malattie
rare;
2) l’aggiornamento delle malattie croniche (ad esempio bronco-pneumopatia
cronico ostruttiva, osteomielite croniche, endometriosi, celiachia);
3)il rinnovo delle prestazioni gratuite verso le donne in epoca preconcezionale e
durante la gravidanza e il puerperio;
4)i vaccini e screening neonatale.
I punti elencati rientrano nella Prevenzione collettiva e sanità pubblica, uno dei
tre grandi livelli individuati nel dpcm.
La seconda macroarea del decreto tratta le attività e i servizi sanitari e socio-
sanitari diffusi sul territorio, così articolati:
• assistenza sanitaria di base;
• emergenza sanitaria territoriale;
• assistenza farmaceutica;
• assistenza integrativa;
• assistenza specialistica ambulatoriale;
• assistenza protesica;
• assistenza termale;
• assistenza sociosanitaria domiciliare e territoriale;
• assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale.
Infine, abbiamo l’ultimo livello che prevede i servizi annessi all’assistenza
ospedaliera.
Il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) garantisce alle persone non
autosufficienti e in condizioni di fragilità, con patologie in atto o esiti delle
stesse, percorsi assistenziali nel proprio domicilio denominati “cure
domiciliari”. L’assistenza domiciliare è un servizio compreso nei Livelli
Essenziali di Assistenza (LEA) in grado di garantire un’ adeguata continuità di
risposta sul territorio ai bisogni di salute delle persone non autosufficienti,
anche anziane, e dei disabili ai fini della gestione della cronicità e della
prevenzione della disabilità.

Con la legge del 18 Giugno 2009 n. 69, il Decreto Legislativo del 3 Ottobre
2009 n. 153 e i successivi decreti attuativi si viene a delineare un nuovo volto
della Farmacia, non più solo mero luogo di dispensazione dei farmaci e
gestione delle ricette ma centro sociosanitario polifunzionale al servizio del
cittadino.
Di conseguenza, la Farmacia deve fronteggiare sempre nuovi compiti per
rispondere al meglio alle differenti esigenze:
• la preparazione nonché dispensazione a domicilio delle miscele per la
nutrizione artificiale e dei medicinali antidolorifici;
• la dispensazione per conto delle Strutture sanitarie dei farmaci a
distribuzione diretta;
• la collaborazione di operatori socio-sanitari, di infermieri e di
fisioterapisti, per l’effettuazione a domicilio di specifiche prestazioni
professionali richieste dal MMG(medico di medicina generale) o dal
PdF(Pediatra di fiducia) e per l’effettuazione di ulteriori prestazioni presso
la Farmacia;
• la consegna a domicilio dei farmaci;
• il noleggio di apparecchiature elettromedicali e protesiche;
• lo scadenzario delle forniture integrative;
• i messaggi per avvisare i pazienti in politerapia dell’orario di assunzione
dei farmaci.
La distribuzione per conto delle ASL, da parte delle farmacie convenzionate, ha
dimostrato nel tempo vantaggi per quanto riguarda: la facilità di accesso
dell’utente grazie alla capillarità delle Farmacie di comunità soprattutto
nelle zone rurali; la diretta comunicazione e informazione al paziente, e/o al
caregiver, circa la gestione di farmaci e delle altre terapie in atto; un discreto
risparmio sui costi del magazzino e del personale.
Di solito, la remunerazione del servizio di distribuzione è operata sulla base di
una percentuale sul prezzo al pubblico del farmaco o di una commissione per
confezione o ricetta.
Tale modalità distributiva avviene sulla base di specifici accordi stipulati
dalle Regioni e Province Autonome con le Associazioni delle farmacie
convenzionate.
Oltretutto, la riforma del titolo V della Costituzione, ha previsto per le Regioni
la possibilità di utilizzare risorse proprie per garantire servizi e prestazioni
aggiuntive (ma mai inferiori) a quelle incluse nei Lea.
Fonti bibliografiche:

www.ilfarmacistacounselor.it
www.salute.gov.it