L’introduzione del counseling in farmacia si prefigge la finalità di fornire al farmacista gli strumenti per meglio comprendere le esigenze del paziente. Con loscopo di guidarlo e indirizzarlo verso la fruizione dei servizi del SSN. Secondo le linee guida indicate dal Ministero della Salute di cui al D.lgs 153 e successivi decreti attuativi.
Il titolo di Farmacista Counselor consente di applicare alcune attività del Counseling in farmacia, presso il domicilio del paziente e nei centri di salute. secondo le finalità previste dalla L. 69/2009 istitutiva della Farmacia dei servizi. Questo titolo non abilita all’apertura di uno studio di counselor e all’esercizio del counseling in generale.
Il farmacista è una professione con un ordine professionale e un codice deontologico. Quindi, egli può esercitare formalmente la farmacia dei servizi, ma non ha le conoscenze acquisite durante il percorso universitario e riportate dalle linee guida del Ministero della Salute, .
Quindi, in primo luogo, vanno implementate le conoscenze per rispondere a queste nuove richieste. In secondo luogo, il farmacista dovrà assumere un nuovo modello di esercizio di professionale. per non incorrere in conflitti di competenze con altre professioni sanitarie.
IL counseling e l’attività di counselor sono regolamentate dalla Legge 4/13 sulle nuove professioni non organizzate in ordini e collegi professionali. Pertanto, il farmacista che ha conseguito la qualifica di farmacista counselor, per esercitare in sicurezza, si può iscrivere ad una associazione di counselor che attesti e verifica le competenze.
La formazione del farmacista counselor può essere erogata da qualsiasi ente formativo o universitario, ma non possono rilasciare il titolo di farmacista counselor ai sensi della Legge 4/13
In conclusione, il farmacista counselor, iscritto ad una associazione professionale, è abilitato ad esercitare il counseling in farmacia con il diritto di remunerazione della consulenza.