Sul tavolo del Consiglio dei ministri il testo del disegno di legge delega contenente, tra le altre proposte, importanti misure in materia di assistenza farmaceutica e sanitaria a favore del paziente cronico. In particolare, riguarda l’estensione dell’impiego della telemedicina per le ricette elettroniche, che con la nuova legge i medici potranno utilizzare anche per la prescrizione di farmaci non rimborsati dal Servizio sanitario nazionale.
Il testo del DDl risponde a una delle esigenze e richieste delle associazioni dei pazienti cronici per evitare proprio al paziente cronico e/o disabile di recarsi continuamente presso l’ambulatorio del proprio medico curante. La nuova disposizione consentirà al medico la possibilità di prescrivere in un’unica ricetta la posologia e le confezioni dispensabili necessarie a coprire la terapia per un massimo di 12 mesi, che potrà essere sospesa in ogni momento dal medico dal medico curante.
Quindi, viene introdotta la ripetibilità illimitata delle prescrizioni farmaceutiche, terapeutiche, riabilitative e di presidi a favore dei pazienti cronici e per patologie invalidanti.
Si tratta in sostanza di una deregolamentazione del precedente regolamento che porta ad uno snellimento della procedura di accesso al farmaco da parte del paziente, in linea con le indicazioni di avvicinamento al paziente dei servizi del SSN, proprio per l’applicazione della telemedicina in farmacia.
All’uopo, di seguito è riportato l’art. 7 del DDL dedicato alle Misure in materia di semplificazione in materia farmaceutica e sanitaria.
Art. 7 (Misure di semplificazione dell’assistenza farmaceutica dei pazienti cronici)
- Nella prescrizione di medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale per la cura di patologie croniche, il medico prescrittore può indicare nella ricetta dematerializzata ripetibile, sulla base del protocollo terapeutico individuale, la posologia e il numero di confezioni dispensabili nell’arco temporale massimo di dodici mesi. Il medico prescrittore, qualora lo richiedano ragioni di appropriatezza prescrittiva, può sospendere, in ogni momento, la ripetibilità della prescrizione ovvero modificare la terapia.
- Al momento della dispensazione, il farmacista informa l’assistito circa le corrette modalità di assunzione dei medicinali prescritti e consegna un numero di confezioni sufficiente a coprire trenta giorni di terapia, in relazione alla posologia indicata, in coerenza di quanto definito nel protocollo di cui al comma 1. Il farmacista, nel monitoraggio dell’aderenza alla terapia farmacologica, qualora rilevi difficoltà da parte dell’assistito nella corretta assunzione dei medicinali prescritti, segnala le criticità al medico prescrittore per le valutazioni di competenza.
- Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono definite le ulteriori modalità applicative e le procedure informatiche necessarie per l’attuazione delle previsioni di cui al presente articolo.
Fonte: Quotidiano sanità 10 maggio 2023
https://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=113619