È stato sottoscritto il protocollo sul tirocinio pratico-valutativo, nell’ambito del nuovo corso di laurea abilitante in Farmacia e Farmacia industriale (Lm-13), dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane e la FOFI (Federazione degli ordini dei farmacisti italiani) il Protocollo, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del Decreto Interministeriale n. 651 del 5-7 2022, indica quanto segue:
a) specifica e integra gli ambiti dei contenuti minimi ineludibili relativi alle attività tecnico-professionali e pratico-operative del tirocinio pratico-valutativo (di seguito TPV);
b) definisce le modalità di attivazione, di svolgimento e di valutazione del TPV, cui deve fare riferimento la specifica convenzione stipulata da Ateneo e da Ordine professionale dei farmacisti; c) sostituisce convenzioni/regolamenti sinora esistenti e sottoscritti dagli Atenei e dagli Ordini provinciali.
Nel Protocollo è previsto che il PTV costituisca parte integrante della formazione universitaria e dovrà svolgersi attraverso “la partecipazione assistita e verificata dello studente alle attività della struttura ospitante (farmacia aperta al pubblico o ospedaliera o, anche, i servizi farmaceutici territoriali). Inoltre, il tirocinio deve essere seguito per un periodo di sei mesi, anche non continuativi, di cui almeno 450 ore, su 900 ore di formazione totale, devono essere espletati presso una farmacia di comunità.
A cura della FOFI, nell’ambito della Rete Unica Federale, sarà elaborato un programma informatico per la gestione dei tirocini in farmacia contenente in formato digitale il Diario del tirocinante, previsto dal PTV. Esso costituirà lo strumento che, a sua volta, certificherà l’effettivo impegno prestato dal tirocinante con le relazioni sintetiche sull’attività svolta e la relativa valutazione finale dei tutor.
ARTICOLO 2 Finalità formative qualificanti del tirocinio pratico valutativo (TPV)
1. Il tirocinio in farmacia ha la finalità di fornire allo studente le conoscenze pratiche necessarie ad un esercizio corretto della professione in farmacia nel quadro della normativa vigente, dei principi e delle regole previsti dal Codice Deontologico, anche sulla base di argomenti specifici per la farmacia di comunità e la farmacia ospedaliera.
2. Le finalità formative qualificanti del TPV consistono nel consolidamento delle nozioni acquisite durante il percorso di studi universitari con sviluppo di abilità pratiche professionali sui contenuti di base indicati nel successivo art.3. 6
ARTICOLO 3 “Contenuti di base del TPV Il profilo del farmacista è quello di un professionista dell’area sanitaria che, nell’ambito delle sue competenze scientifiche e tecnologiche multidisciplinari (chimiche, biologiche, biochimiche e biomediche, farmaceutiche, farmacologiche, tossicologiche, tecnologiche, legislative e deontologiche) contribuisce al raggiungimento degli obiettivi definiti dal Servizio Sanitario Nazionale per rispondere adeguatamente alle mutevoli esigenze della società in campo sanitario ed è in grado di operare per le finalità della sanità pubblica, anche attraverso l’accompagnamento personalizzato dei pazienti, inclusi quelli cronici, per l’aderenza alle terapie farmacologiche e la consulenza alla persona sana a fini di prevenzione delle malattie”.
Al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati, i tirocini effettuati presso la farmacia di comunità e la farmacia ospedaliera devono riguardare attività che comprendono i seguenti contenuti di base:
1. Gestione dei Medicinali uso umano e disciplina di dispensazione al pubblico;
2. Gestione sostanze stupefacenti;
3. Gestione dei medicinali dopanti, adempimenti del farmacista;
4. Gestione dei veleni:
5. Gestione dei medicinali uso veterinario;
6. Preparazioni galeniche magistrali o officinali;
7. Ossigeno e ossigenoterapia;
8. Vaccini e Vaccinazioni;
9. Sanità digitale e tracciabilità dei farmaci;
11. Prodotti e preparati di origine vegetale;
13.Dispositivi medici e presidi medico-chirurgici;
14.Organizzazione della farmacia aperta al pubblico e attività autoispettiva;
15. Gestione economico-finanziaria e imprenditoriale della farmacia;
16. La gestione degli interventi di primo soccorso;
17. Altri servizi ed Erogazione dei servizi di cui alla L. 69/2009;
18. Rapporto con il cittadino Counseling e comunicazione.
ARTICOLO 4 Durata e modalità di svolgimento del tirocinio 1. In ottemperanza a quanto stabilito dall’articolo 44, comma 2, lett. b), della direttiva 2005/36/CE, i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e farmacia industriale – classe LM-13 comprendono un periodo di sei mesi, anche non continuativi, di tirocinio professionale da svolgersi presso una farmacia di comunità e/o una farmacia ospedaliera. 2. L’attività di tirocinio è svolta per non più di 40 ore a settimana (art. 2 c.2 DL 651 del 5 luglio 2022), per un totale di 900 ore, di cui almeno 450 da svolgersi presso una farmacia di comunità, e corrisponde a 30 crediti formativi universitari (CFU).